Prevenzione della Corruzione e whistleblowing
Fonte: Responsabile Prevenzione della Corruzione A.C. Modena
Recentemente il Legislatore Italiano, recependo direttive dell’OCSE ha introdotto nell’Ordinamento Italiano nuove norme volte alla prevenzione e alla repressione della corruzione che, unitamente alla normativa dettata per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e trasparenza, hanno posto in capo alle Pubbliche Amministrazioni una serie di obblighi il cui adempimento costituisce imprescindibile presupposto per il conseguimento degli obiettivi del Legislatore di adeguamento della realtà pubblica italiana agli standard mondiali in materia di trasparenza della Pubblica Amministrazione e di Cultura della legalità.
In particolare si fa riferimento alla L. n.190 del 6 novembre 2012 che ha sancito disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione. Questa norma evidenzia la volontà di attivare gli strumenti necessari a dare concretezza alla prevenzione avviando un percorso virtuoso volto, in via prioritaria, ad attuare una strategia di prevenzione attraverso:
• la riduzione delle possibilità che si manifestino casi di corruzione,
• l’aumento della capacità di scoprire casi di corruzione,
• la creazione di un contesto sfavorevole alla stessa.
L’Automobile Club Modena ha approvato e pubblicato il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2014/2016 dove, previa mappatura dei processi vengono evidenziate le aree a rischio di corruzione e definite le misure volte a prevenire il rischio medesimo.
La legge intende il concetto di corruzione in una accezione ampia, comprensiva delle varie situazioni in cui nel corso dell’attività – a prescindere dalla rilevanza penale - si riscontri un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite o l’inquinamento dell’azione ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.
E’ su tali premesse che nasce l’istituto giuridico del whistleblowing.
E’ whisteblower chi testimonia un illecito o un’irregolarità sul luogo di lavoro, durante lo svolgimento delle proprie mansioni, e decide di segnalarlo a una persona o un’autorità che possa agire efficacemente al riguardo. Svolge un ruolo di interesse pubblico, dando conoscenza, se possibile tempestiva, di problemi o pericoli all’ente di appartenenza o alla comunità.
Sono di seguito pubblicati documenti sui principi ispiratori dell’istituto del whistleblowing, nonché indicazioni operative fornite a tutto il Personale, in merito alle modalità di utilizzo e funzionamento del sistema per le segnalazioni.
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