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Pubblicato il 29-07-2015

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014.

LEGGE 29 luglio 2015, n. 115 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014. (15G00129) (GU n.178 del 3 agosto 2015)

 

 

Disposizioni in materia di trasporti

Art. 11

Disposizioni concernenti la patente di guida. Procedura di infrazione n. 2014/2116 e caso EU Pilot 7070/14/MOVE

1. Al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'allegato III, paragrafo A, punto A.4.2, le parole: «di 25 gradi verso l'alto» sono sostituite dalle seguenti: «di 30 gradi verso l'alto»;

b) all'allegato IV, paragrafo 2:

1) al punto 2.1, alinea, le parole: «di categoria AM, A1, A2, A, B1 e B» sono sostituite dalle seguenti: «di categoria B»;

2) dopo il punto 2.2 e' inserito il seguente:

«2-bis. Equivalenze

2-bis.1. Coloro che al 30 giugno 2015 effettuano, in conformita' alla normativa vigente alla medesima data, esami di guida per le patenti delle categorie AM, A1, A2 e A sono autorizzati ad effettuare esami di guida per le suddette categorie, in deroga a quanto disposto dal punto 2.2, previo conseguimento della qualifica iniziale prescritta al punto 3 per la categoria corrispondente a quella per la quale svolgono la propria attivita'.

2-bis.2. Coloro che al 30 giugno 2015 effettuano, in conformita' alla normativa vigente alla medesima data, esami di guida per le patenti delle categorie C1, C, D1 e D sono autorizzati ad effettuare esami di guida per le suddette categorie, in deroga a quanto disposto dal punto 2.2, previo conseguimento della qualifica iniziale prescritta al punto 3 per la categoria corrispondente a quella per la quale svolgono la propria attivita'.

2-bis.3. Coloro che al 30 giugno 2015 effettuano, in conformita' alla normativa vigente alla medesima data, esami di guida per le patenti delle categorie BE, C1E, CE, D1E e DE sono autorizzati ad effettuare esami di guida per le suddette categorie, in deroga a quanto disposto dal punto 2.2, previo conseguimento della qualifica iniziale prescritta al punto 3 per la categoria corrispondente a quella per la quale svolgono la propria attivita'».

2. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 115:

1) la lettera b) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: «b) anni sedici per guidare:

1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria AM;

2) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A1;

3) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria B1»;

2) alla lettera c) del comma 1, il numero 1) e' abrogato;

3) il comma 4 e' abrogato;

b) all'articolo 116, comma 4, primo periodo, le parole: «la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg» sono soppresse;

c) all'articolo 118-bis, il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. Ai fini del rilascio di una patente di guida o di una delle abilitazioni professionali di cui all'articolo 116, nonche' dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 126, per residenza si intende la residenza normale in Italia di cittadini di Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo»;

d) all'articolo 170:

1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

«2. Sui ciclomotori e' vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e che il conducente abbia eta' superiore a sedici anni»;

2) al comma 7, le parole: «da conducente minorenne» sono sostituite dalle seguenti: «da conducente minore di sedici anni».

 

 

Nota/Circolare del Ministero dell'Interno del13/08/2015 Prot. n. 5714 - Legge 29 luglio 2015, n.115 :

Dal 18.08.2015, il conducente minore, di età superiore a sedici anni, potrà condurre veicoli cui abilita la patente di guida della categoria AM, A1 e B1, anche se trasporta un passeggero, a condizione di essere in possesso di una di tali patenti valida e che il certificato di circolazione del veicolo preveda tale possibilità.

L'abrogazione del comma 4 dell'art. 115 del C.d.S. ha ricondotto alle sole fattispecie sanzionatorie di cui all'art. 170, commi 6 e 7, le ipotesi di trasporto di un passeggero su un ciclomotore non omologato e/o da parte di conducente che non abbia ancora compiuto sedici anni.

Trattandosi di illeciti commessi da persone minori, ai sensi dell'art. 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è assoggettato a sanzione amministrativa il genitore o chi era tenuto alla sua sorveglianza, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

 

A cura dell'Ing. Tempesta Antonio Salvatore