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Pubblicato il 03-06-2014

CQC: DUE NUOVE CIRCOLARI DEL MINISTERO PER CHIARIRE LA GESTIONE DEI CORSI PERIODICI ED INIZIALI

E' stata emananta,il 29 maggio 2014,  la circolare n. 12028 di spiegazione al Decreto del 20 settembre 2013 (pubblicato nella G.U. in data 20 maggio 2014) per chiarire ulteriormente la gestione dei corsi della CQC.
Nella circolare del 29 maggio c'è un cambio di rotta del Ministero che riporta: “Le norme del D.M. 20 settembre 2013 si applicano ai corsi avviati a far data 3 giugno 2014, di conseguenza, i corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica che hanno avuto inizio entro tale data continueranno ad essere disciplinati in conformità alle disposizioni del D.M. 16 ottobre 2009 che, in ogni caso, cesserà la sua efficacia il 4 giugno 2015”. Nel decreto, invece, viene riportato: “Ai corsi di qualificazione iniziale, ordinaria o accelerata, ai corsi di integrazione ed ai corsi di formazione periodica, per i quali è stata presentata la dichiarazione di avvio del corso prima della data di entrata in vigore di cui all'art. 17, comma 1 (cioè 4 giugno 2014) continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 ottobre 2009, e successive modificazioni, comunque entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3".

La distinzione è piuttosto importante: un conto è l'avvio dei corsi ed un conto è la dichiarazione di avvio. La circolare n. 12028 del 29 maggio 2014 è stata ABROGATA dalla circolare del 07/06/2019 Prot. n. 18559

La circolare del 03 giugno 2014, n. 12191, chiarisce che tutti i corsi la cui dichiarazione di inizio è avvenuta entro il 03 giugno seguiranno la vecchia normativa.
Per tutti i corsi avviati a partire dal 4 giugno si dovranno rispettare le nuove regole, tra cui quella che prevede la presenza obbligatoria in aula del docente di riferimento della materia per tutte le ore.

Per quanto riguarda tutti i corsi già avviati ed in essere, sono comunque già da applicare (dal 21 maggio 2014) le nuove regole che impongono di recuperare le ore di assenze superiori a 3 e inferiori a 10 con lezioni specifiche sulle materie perse.

Un altro punto che è stato chiarito con le circolari emanante è che “il responsabile del corso ...può essere individuato in un soggetto da questi delegato; tra i soggetti delegati può essere compreso anche un docente del corso stesso”.

Chiarita anche l'espressione “giorni lavorativi liberi”  (la comunicazione di avvio deve essere inoltrata entro 3 giorni lavorativi liberi, riporta il Decreto). Riportiamo la spiegazione presente nella circolare: “Per “tre giorni lavorativi liberi” fermo restando il principio che “dies a quo non computatur” si intendono 3 giorni feriali antecedenti all’avvio del corso, che consentono, quindi, ai predetti Uffici di svolgere la necessaria attività di controllo. Di conseguenza, se, ad esempio la comunicazione di avvio del corso è presentata il lunedì: il corso può iniziare il venerdì (sempre che i giorni di martedì, mercoledì e giovedì non siano festivi)”.


In allegato le due circolari emanate.

 

A cura dell'Ing. Tempesta Antonio Salvatore