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Pubblicato il 21-12-2015

Tamponamento di veicolo che precede: presunzione omissione distanza di sicurezza

Organo emittente

Corte di cassazione - sentenza n. 25227 del 15/12/2015

Riferimenti normativi

decreto legislativo 30/04/1992 n. 285 art. 149.

Massima

 Fino a prova contraria è responsabile del tamponamento il conducente proveniente da tergo: spetta pertanto al medesimo fornire la prova liberatoria atta a superare la presunzione de facto del mancato rispetto della distanza di sicurezza. (*)

(*)

Conforme a Corte di cassazione - sentenza n. 16376 del 13/07/2010.

 

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. CIVILE III - 15 DICEMBRE 2015, N. 25227

Presidente: Spirito - Relatore: Sestini - Parti: A. A. - B. B., Impresa XXX, Impresa assicuratrice YYY

 

A cura Automobile Club Modena

Resp. Autosc. Rag. Marco Carnevali

Testo integrale della sentenza

 

NOTE  Fino a prova contraria è responsabile del tamponamento il conducente proveniente da tergo: spetta pertanto al medesimo fornire la prova liberatoria atta a superare la presunzione de facto del mancato rispetto della distanza di sicurezza.

 

ENTENZA CORTE CASSAZIONE

15 dicembre 2015, n. 25227

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Presidente:

Angelo SPIRITO

Consigliere:

 

Rel. Consigliere:

Danilo SESTINI

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 

  1. A. agì in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni riportati in un sinistro stradale - occorso il 5.2.1992 nell'autostrada A30 - che ascriveva ad esclusiva responsabilità di B. B., assumendo che l'auto del convenuto, quasi ferma nella corsia di sorpasso, aveva costituito un imprevedibile ostacolo alla marcia della propria vettura.

 

Il Tribunale di Torre Annunziata accolse la domanda, riconoscendo all'attore il risarcimento del danno.

 In riforma della sentenza, la Corte di Appello di Napoli ha accertato l'esclusiva responsabilità del A. A. e, in accoglimento della riconvenzionale del B. B., lo ha condannato al risarcimento dei danni, quantificati in oltre 51.000,00 euro, oltre accessori.

 Ricorre per cassazione il A. A., affidandosi ad un unico articolato motivo; gli intimati non hanno svolto attività difensiva, ma l'Impresa assicuratrice YYY ha depositato procura speciale per partecipare alla discussione.

 

Motivi della decisione

  1. Dato atto che il primo giudice aveva ascritto la responsabilità del sinistro unicamente al B. B. (per il fatto che la sua auto ''si trovava sulla corsia di sorpasso pressoché ferma"), la Corte di Appello ha rilevato che i testi avevano ''riferito, peraltro neppure concordemente, della sola velocità ridotta con cui il B. B. procedeva sulla corsia di sorpasso", senza che fosse emerso nulla di più preciso, e - per altro verso - che il sinistro andava ricostruito come tamponamento ad opera del veicolo del A. A., determinandosi pertanto una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza a carico del mezzo tamponante; ciò considerato, ha concluso che al A. A. doveva essere attribuita l'intera responsabilità del sinistro.
  2. Con l'unico motivo, il ricorrente deduce "violazione e falsa applicazione degli artt. 116 C.P.C., 107 e 141 C.d.S. e dell'art. 2054 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 C.P.C.", nonché "violazione dell'art. 360 n. 5 - insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza".

 Il A. A. lamenta che la Corte di merito, "in maniera frettolosa e superficiale", ha ricondotto il fatto "al classico tamponamento tra veicoli, omettendo di considerare tutte le circostanze del caso, e segnatamente la circostanza che l'incidente si sia verificato sull'autostrada ed in particolare sulla terza corsia di marcia riservata alla manovra di sorpasso" e che la vettura del ricorrente trovò "inopinatamente la carreggiata occupata dall'autovettura ... condotta da B. B. la quale era praticamente ferma in corrispondenza del varco dello spartitraffico, verosimilmente intenta ad effettuare una piratesca manovra di inversione di marcia".

 Ciò premesso, assume che "le risultanze probatorie non sono state correttamente valutate", che il B. B. si era reso responsabile della plurima violazione di norme del Codice della Strada (artt. 141, 143 n. 5 e 176 lett. d) e che pertanto doveva pervenirsi alla conclusione che l'incidente si era verificato "per l'esclusiva responsabilità del sig. B. B. il quale peraltro non ha saputo fornire in giudizio riscontri probatori di segno contrario che potessero sostenere in una qualche misura la propria domanda".

  1. Il motivo - che non illustra effettive violazioni in iure ma si incentra sulla contestazione della ricostruzione della vicenda alla stregua di un mero tamponamento - va disatteso.

 Premesso, infatti, che l'accertamento del giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica di un incidente stradale si concreta in un giudizio di mero fatto, che si sottrae al sindacato di legittimità qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia completo, corretto e coerente dal punto di vista logico giuridico (cfr., ex multis, Cass. n. 4009/2006 e Cass. n. 1028/2012), deve considerarsi che la Corte territoriale ha adeguatamente motivato - evidenziando che non era emerso nulla di più del fatto della ridotta velocità del B. B. (e non anche che la sua auto fosse ferma o quasi) - la lettura della vicenda in termini di ordinario tamponamento e, su questa base, è correttamente pervenuta all'affermazione della responsabilità esclusiva del A. A. conducente del mezzo tamponante- per non essere stata fornita la prova liberatoria atta a superare la presunzione de facto del mancato rispetto della distanza di sicurezza.

  1. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione alla partecipazione dell'Impresa assicuratrice YYY alla discussione.

 

Per questi motivi

 la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere all'Impresa assicuratrice YYY le spese di lite, liquidate in euro 5.400,00 (di cui euro 200,00 per esborsi), oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge.

 

Roma, 28 ottobre 2015.

 

Il Presidente: SPIRITO

Il Consigliere estensore: SESTINI

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2015.