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Pubblicato il 20-05-2013

Profili oggettivi e considerazioni di verosimiglianza in punto di assunzione di alcool in attesa di accertamento etilometrico.

La Corte di Appello di Trento con questa interessante pronuncia ha operato la riforma di una sentenza del Giudice Monocratico la quale aveva assolto l'imputato, per il quale originariamente si procedeva ex art. 186, comma 2 lett. c) C.d.S., perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato qualificando la condotta sub art. 186 2 c. lett. a) C.d.S., ciò in quanto non avrebbe potuto dirsi se l’accertamento con lettura strumentale fosse da attribuirsi all'ubriachezza originaria o a quella potenziata dai bicchieri di vino che il reo avrebbe bevuto, secondo l’esito dei mezzi di prova testimoniali, durante la parentesi di assenza dei carabinieri, quando egli non aveva più guidato, cosicché nel dubbio ci si sarebbe dovuti attestare sull'ipotesi più favorevole.

Da un punto di vista oggettivo la Corte ritiene che, essendo trascorsi massimo venti minuti dal momento del primo sopraggiungere della radiomobile degli Agenti all’effettuazione del test, e dato che i valori registrati pari a 2,20 g/l e 2,11 g/l hanno presentato una curva discendente, l'interpretazione delle risultanze emerse deve escludere che il reo abbia assunto sostanze alcoliche nel momento di assenza degli Agenti, ciò in quanto, completandosi la curva di risalita in circa 30 minuti, la doppia prova strumentale avrebbe dovuto far emergere un secondo valore superiore al primo.

Da un punto di vista dei criteri di verosimiglianza la Corte ritiene che debba giudicarsi insensata la condotta di bere vino prima di fare un alcooltest, nella consapevolezza di dovervisi sottoporre, di talché una tale tesi difensiva è considerata del tutto strumentale.

 

 

App. Trento, Sent., 11-01-2013 n. 453

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE DI APPELLO DI TRENTO

 

SEZIONE PENALE

 

composta dai signori magistrati:

 

Dott. CARMINE PAGLIUCA - PRESIDENTE

 

D.ssa ANNA MARIA CREAZZO - CONSIGLIERE

 

D.ssa ANNA LUISA DONATA TERZI - CONSIGLIERE

 

ha pronunciato alla pubblica udienza la seguente

 

SENTENZA

 

nei confronti di

 

A.A. nt. a L. (T.) il (...) residente a L. (T.) frazione P. n. 39 (dom. dich.)

 

Non sofferta carcerazione preventiva

 

LIBERO - CONTUMACE

 

IMPUTATO

 

per il reato previsto e punito dall'art. 186, comma 2 lett. e), D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche, perché alla guida dell'autovettura Fiat Punto targata (...) circolava in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, con tasso alcolemico accertato pari a 2,20 g/1 e 2,11 g/1.

 

Commesso in Livo (TN), il 04.04.2009

 

APPELLANTI

 

Il Pubblico Ministero e il Procuratore Generale avverso la sentenza del Tribunale di Trento sezione distaccata di Cles in composizione monocratica n. 35/11 del 02/05/2011 che assolveva l'imputato perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato qualificando il fatto sub art. 186 2 c. lett. a) c.s..

 

Restituzione di quanto in sequestro.

 

Udita la relazione della causa fatta alla pubblica udienza dal Presidente Dott. Carmine Pagliuca

 

Sentito il Procuratore Generale dr. Giuseppe De Benedetto che ha concluso chiedendo la condanna ad anni uno di arresto e Euro 3.000,00 di ammenda. Pena sospesa. Confisca dell'autovettura. Patente sospesa per anni uno .

 

Sentito il difensore di fiducia avv. Stefano Ravelli, di Trento che chiede il rigetto degli appelli.

 

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

 

Verso le ore 00,30 del 4 aprile 2009 una pattuglia di carabinieri fu inviata a Preghena dove dei cittadini avevano segnalato che il sig. A., ubriaco, stava facendo dei rumori in piazza ed era uscito di strada con la sua autovettura. I militari giunti sul posto effettivamente trovarono l'imputato alle prese con l'auto che, in corrispondenza del garage di casa, aveva la ruota anteriore destra fuori strada, cioè al di fuori di un ponticello privato collocato per collegare la strada stessa all'ingresso del garage. Come riferito nell'immediatezza al M.llo U.M., egli era tornato da Cles e stava ricoverando l'auto in garage quando capitò il fatto.

 

Anche i carabinieri percepirono nettamente che la persona era ubriaca e cercarono di contattare la centrale operativa per far intervenire altra pattuglia con l'etilometro; poiché, però, in quel punto non c'era segnale, si spostarono. Tornati sul posto dopo circa 5 minuti, rilevarono che l'auto era stata già messa in garage.

 

Sopraggiunse, quindi, la pattuglia con l'etilometro ed esso fu eseguito con un risultato di accertamento, in doppia lettura, di valori di 2,20 e 2,11.

 

In dibattimento fu sentito il teste D.D., anche visto inizialmente sul posto dai carabinieri, che disse di aver chiamato il figlio e di aver, insieme con lui, aiutato il vicino di casa a portare al sicuro l'autovettura e ciò dopo aver bevuto un paio di bicchieri di vino in attesa che il figlio stesso si preparasse a scendere.

 

Su tali basi il Tribunale Monocratico di Trento, sez. dist. di Cles aveva derubricato l'accusa da violazione dell'art. 186 co. 2 lett. c) c.d.s. a lettera a), ora depenalizzata ed assolto l'imputato perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

 

La tesi sostenuta è che sicuramente l'A. era in situazione di alterazione alcoolica, come macroscopicamente percepito dai carabinieri, ma che non può dirsi se quella poi rilevata con lettura strumentale, fosse da attribuirsi all'ubriachezza originaria o a quella potenziata dai bicchieri di vino bevuti durante la parentesi di assenza dei carabinieri, quando egli non aveva più guidato. Nel dubbio ci si doveva attestare sull'ipotesi più favorevole, con gli effetti decisori già detti.

 

Contro la sentenza hanno interposto appello il Procuratore della Repubblica ed il Procuratore Generale, che contestano la correttezza della ricostruzione ed evidenziano la scarsa credibilità dei testi a discarico D., padre e figlio, non presentandosi verosimile che nella brevissima assenza dei carabinieri essi, già intenti a disincagliare l'auto ed a portarla in garage, avessero anche avuto il tempo di far bere all'imputato altro vino. In ogni caso, la bevuta in più, per essere stata subito precedente alla lettura strumentale, nemmeno sarebbe stata in grado di modificare alcunché nei valori al momento accertabili.

 

Per il Procuratore della Repubblica, a tutto concedere, non potrebbe andarsi al di là del riconoscimento della violazione di cui alla lettera b) dell'art. 186 c.d.s., comunque con affermazione di responsabilità e condanna a giusta pena.

 

Gli appelli sono fondati e debbono essere accolti.

 

Non si vede spazio, infatti, perché possano trovare condivisione le osservazioni ed i rilievi posti dal primo giudice a fondamento della sua decisione.

 

A fornire chiave di lettura degli avvenimenti, idonea a consentire la sicura comprensione di quanto effettivamente accaduto, è la testimonianza di U.M., della staz. CC. Di Rumo, il quale ha chiarito che al suo arrivo l'A. dava segni evidenti di alterazione alcoolica ("la sintomatologia era chiara ed evidente, però, siccome il sig. A. io lo conosco e spesso è in quelle condizioni, volevo accertare l'esatto tasso alcoolemico"), tanto che egli si era subito indotto a far intervenire la radiomobile per l'esame strumentale. Questa operazione, però, non era riuscita dal luogo in cui tutti si trovavano in quel momento, per la mancata copertura della rete telefonica cellulare, sì che i carabinieri erano stati costretti ad allontanarsi un po' per ricercarla e, prima di fare questo, avevano invitato l'imputato (presente sul posto col solo teste D.D.) a rimanere lì in vista del seguito e di non toccare alcunchè.

 

Secondo le precisazioni fomite su domanda specifica, la durata dell'assenza non era stata superiore ai 5 minuti, quindi il militare, con la pattuglia, era tornato sul posto, dove aveva constatato -contrariamente alle disposizioni impartite- l'avvenuta rimozione dell'auto e che l'imputato nemmeno era più presente in strada, essendosi già ritirato nella sua casa adiacente al garage.

 

Questa serie di puntualizzazioni fa comprendere come del tutto inattendibile sia la ricostruzione fornita dai due testi D.D. e R., non essendo nemmeno immaginabile che in soli 5 minuti o poco più, il primo potesse essere andato a casa del figlio, aver atteso con l'imputato che egli si preparasse per scendere in strada a dare una mano; che tutti e tre avessero rimesso in carreggiata l'auto e poi l'avessero sospinta nel garage, non senza aver trovato il tempo anche per una tracannata di vino, che sarebbe stata la possibile causa prossima di un incremento dell'alcoolemia fino ai livelli accertati (ma senza una sicura rilevanza ai fini penali, come ritenuto in sentenza). E tutto ciò mentre si attendeva il ritorno dei carabinieri e ben sapendo che essi avrebbero proceduto ad un test di lettura strumentale dell'alterazione alcoolica !!!

 

Basterebbe il solo rilievo della insensatezza di bere vino prima di fare un alcooltest, nella consapevolezza di dovervisi sottoporre, per dare la misura della strumentalità delle affermazioni.

 

Esse, però, non riescono a fare, per così dire, "i conti", nemmeno con i dati oggettivi disponibili; se, infatti, effettivamente A., poco prima del ritorno dei carabinieri, avesse bevuto, l'intervallo tra l'assunzione ultima di vino e l'inizio della procedura con alcooltest non avrebbe di certo superato i 20 minuti. I carabinieri, infatti, erano giunti sul posto alle 00,30 circa ed il primo test era iniziato alle ore 1,06, sì che in questo intervallo era accaduto tutto quanto complessivamente descritto, con scansione dei tempi così definibile:

 

- arrivo dei CC., ricognizione dell'accaduto, richiesta di spiegazioni all'imputato e tentativi di collegarsi alla centrale operativa (almeno 10 minuti);

 

- loro allontanamento, richiamo del figlio di D., bevuta di vino e manovre di spostamento dell'auto, fino al ritorno dei CC. (5 minuti in tutto);

 

- sopraggiungere della radiomobile con l'apparecchiatura e circa 5 minuti di attesa per la preparazione della macchina alla lettura dich. U., fino alle ore 1,06 del primo test (20-21 minuti in tutto). Consegue che da quel momento si sarebbe dovuto trovare un andamento in aumento dei valori della doppia prova strumentale, posto che, notoriamente, la curva di risalita si completa in circa 30 minuti; essi, invece, erano in diminuzione, come si conviene alla situazione classica nella quale, cessate le bevute e superato, dopo mezz'ora, il picco nell'assorbimento, col trascorrere del tempo, interviene la metabolizzazione a far diminuire progressivamente il livello di alcool nel sangue, fino alla completa eliminazione ed al ritorno alla normalità: ciò in lettura si traduce nella individuazione di valori decrescenti, quali erano stati, appunto, quelli registrati (2,20 alle ore 1,06 e 2,11 alle ore 1,17, vale a dire 11 minuti dopo).

 

Poiché, a giudizio della Corte, questa deve essere l'interpretazione delle risultanze emerse, senza ambiguità e senza che possa accreditarsi una seria alternativa al fatto che l'imputato avesse bevuto abbondantemente quella sera, prima di far rientro a casa, guidando, poi, l'autovettura nella condizione di elevata alterazione alcoolica accertata, si impone la riforma della sentenza impugnata, con affermazione di responsabilità dell'A. per il reato di cui alla originaria contestazione.

 

Considerati i criteri di cui all'art. 133 c.p., possono essere concesse all'imputato le attenuanti generiche; pena congrua da irrogarsi è quella di mesi sei di arresto ed Euro 1.500,00 di ammenda, ridotta di un terzo per le concesse attenuanti, a mesi 4 di arresto ed Euro 1.000,00 di ammenda. Alla condanna conseguono le pene accessorie della sospensione della patente di guida per il periodo ritenuto adeguato di mesi sei e della confisca dell'autovettura specificata in dispositivo, di proprietà dell'imputato, trattandosi di confisca obbligatoria ex art. 186 co.2 lett.c) ult.parte c.d.s..

 

Potendosi ragionevolmente prevedere che l'imputato, dopo la negativa esperienza conseguita ai fatti di cui al processo, si asterrà dal commettere ulteriori reati della stessa indole e risultando egli incensurato, concedibili sono i doppi benefici di legge.

 

P.Q.M.

 

Visto l'art. 605 c.p.p.;

 

In riforma della sentenza impugnata, dichiara A.A. colpevole del reato ascrittogli e lo condanna alla pena di un mese di arresto, nonché al pagamento delle spese processuali per entrambi i gradi di giudizio.

 

Dispone la sospensione della patente di guida per la durata di mesi sei e la confisca dell'autovettura Fiat Punto targata (...) di proprietà dell'imputato.

 

Concede i doppi benefici di legge.

 

Fissa il termine di gg. 30 per il deposito della sentenza.

 

Così deciso in Trento, il 19 dicembre 2012.

 

Depositata in Cancelleria il 11 gennaio 2013.

 

A cura del dr. Giuseppe Aramini – Studio Legale Associato Lara Lucarelli & Pietro Carlo Ferrario

http://www.lucarellieferrariostudiolegale.com/