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Pubblicato il 13-07-2017

Articolo 219 CDS

Circolare - 13/07/2017 - Prot. n. 15075 - Articolo 219 CDS

OGGETTO: Articolo 219, comma 3ter, C.d.S. - Trasmissione Ordinanze Tribunale Trieste n. R.G. 3380/2016 e n. R.G. 2970/16 e Ordinanza Tribunale di Ancona n. R.G . 2017/2001.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione generale per la motorizzazione
Divisione 6

Prot. n. RU/15075
Roma,13 luglio 2017

OGGETTO: Articolo 219, comma 3ter, C.d.S. - Trasmissione Ordinanze Tribunale Trieste n. R.G. 3380/2016 e n. R.G. 2970/16 e Ordinanza Tribunale di Ancona n. R.G . 2017/2001.

Si fa seguito alle precedenti circolari per trasmettere in allegato le Ordinanze del Tribunale di Trieste n. R.G. 3380/2016 e n. 2970/16 nonché l'Ordinanza del Tribunale di Ancona n. R.G. 2017/2001.

In particolare il Tribunale di Trieste (n. R.G. 3380/2016) ha osservato che: "... il significato letterale dell'espressione "a decorrere dalla data di accertamento del reato" contenuta nell'articolo 219, comma 3ter del Codice della Strada, fa riferimento all'accertamento compiuto dal Giudice penale, l'Organo a cui spetta istituzionalmente decidere se ci sia stato o meno un reato. Prima, e cioè alla data di commissione del fatto o a quella di contestazione della violazione, c'è solo un fatto storico, un'ipotesi di reato, il cui accertamento definitivo è differito al passaggio in giudicato della sentenza".

Il detto Tribunale precisa altresì che la revoca, cui il 219 subordina la proposizione della domanda volta ad ottenere una nuova patente, presuppone, ai sensi dell'art. 224 comma 2°, necessariamente il definitivo accertamento del reato da parte del Giudice penale.

Di notevole rilevanza è altresì l'Ordinanza del Tribunale di Ancona n. R.G. 2017/2001 che tocca vari aspetti della questione di cui si riportano alcuni stralci di maggior rilievo.

In primo luogo ribadisce il concetto secondo cui i tre anni decorrono dal passaggio in giudicato della sentenza.
Precisa altresì che: "Né può sostenersi che siffatta interpretazione della norma provochi una situazione di incertezza sulla durata della sanzione: la sanzione ha una durata di tre anni, il dies a quo coincide con una data certa così come il dies a quem; il tempo necessario per giungere ad una sentenza penale irrevocabile - questo sì variabile, in base ai tempi della Autorità Giudiziaria ma anche alle scelte processuali dell'imputato - non incide affatto sulla durata della sanzione accessoria, la quale non viene applicata finché non si è formato il giudicato".

Il Tribunale di Ancona si esprime poi sul rapporto con la sospensione della patente subita dall'interessato e precisa che: "la sospensione si pone come atto cautelare, idoneo a prevenire nell'immediato eventuali condotte pericolose, di competenza esclusiva del Prefetto, mentre la revoca disposta ai sensi dell'art. 219, comma 3ter, è una sanzione accessoria conseguente alla condanna penale. Si tratta di misure ontologicamente diverse".

Da ciò discende che non sussiste alcuna violazione del ne bis ne idem, né alcuna possibilità di computare il cd presofferto nei tre anni di cui all'art. 219, c. 3ter.

In particolare, in merito alla questione, il Tribunale di Trieste con Ordinanza n. R.G. 2970/16, afferma che: "Non è possibile includere nel conteggio del periodo ex art. 219, comma 3ter C.d.S., il periodo già scontato dal conducente a seguito della sospensione cautelare della patente di guida (cosiddetto presofferto), poiché gli istituti della sospensione e della revoca hanno una natura giuridica differente" ed ancora il ricorso al cosiddetto presofferto "non ha ... alcun senso nel caso di applicazione della sanzione accessoria della revoca".

Tanto si trasmette quale ausilio nelle predisposizioni delle difese nei contenziosi in materia al fine di evitare la soccombenza nei giudizi.

Si rinnova l'invito agli Uffici in indirizzo ad inviare decisioni rilevanti sulla questione che consentono, come nel caso in esame, la divulgazione di elementi che rafforzano la linea generale già assunta dell'Amministrazione nei giudizi.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Arch. Maurizio Vitelli

 

A cura dell'Ing. Tempesta Antonio Salvatore