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Pubblicato il 12-10-2012

Sulla nozione di persona estranea al reato ai fini della confisca dell'autovettura.

L’interessante pronuncia della Suprema Corte che ivi si riporta attiene, soffermandoci ancora su un tema già trattato recentemente, la nozione di appartenenza della vettura a persona estranea al reato nel caso di accertamento di guida in stato d’ebbrezza, ai fini della confisca della medesima.

 

Per contestare al conducente l’appartenenza della vettura allo stesso, nonostante formalmente egli non ne risulti proprietario, non sarà sufficiente dimostrare un uso e godimento continuo del mezzo bensì sarà necessario, con accertamento dettagliato e motivato operato dal giudice del merito, dimostrato un quid pluris costituito dalla precisa volontà del soggetto di intestare fittiziamente a terzi tale proprietà anche se ne sia egli il sostanziale utilizzatore.

 

Nel caso di specie gli elementi di fatto da cui la Corte ha tratto tale precisa volontà sono costituiti da a) essere l’autovettura intestata ad una società di persone (s.n.c.); b) essere il conducente socio di tale società; c) avere sede la società nel domicilio dichiarato dall’imputato; d) essere il conducente nella disponibilità della vettura.

 

In conclusione, può affermarsi, che la Suprema Corte, conformemente agli indirizzi più recenti, conferma di operare un’interpretazione estremamente restrittiva di “proprietà dell’autovettura” ai fini della confisca successiva a contestazione di guida in stato d’ebbrezza, confinando in angusti limiti i casi in cui ritenere appartenente al conducente l’autovettura che al medesimo non sia formalmente intestata.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCO Carlo G. - Presidente

Dott. FOTI Giacomo - Consigliere

Dott. BIANCHI Luisa - rel. Consigliere

Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere

Dott. VITELLI CASELLA Luca - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.G. N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 3140/2011 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BRESCIA, del 06/04/2011;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

lette le conclusioni del PG che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

 

1. Con sentenza del 6.4.2011 il Tribunale di Brescia ha applicato nei confronti di C.G., giudicato per il reato di cui all'art. 186 C.d.S., con tasso alcolemico superiore a 1,50 g/l, commesso il 15 maggio 2009, la pena concordata tra le parti e ha disposto la confisca del veicolo AUDI A3 targato (OMISSIS), trattandosi di mezzo rientrante nell'effettivo e concreto dominio dell'imputato in quanto nella sua disponibilità al momento del controllo ed intestato alla ditta F.lli Castellini di Castellini L&G s.n.c. avente sede presso il domicilio dichiarato dall'imputato.

2. Ricorre per cassazione il difensore del C. e formula censure di violazione di legge e difetto di motivazione sostenendo che il veicolo non avrebbe potuto essere oggetto di confisca in quanto intestato ad un soggetto terzo (Cass. Sez. 4 2.10.2009 n. 1536 rv. 246239); in quanto la confisca non era stata inclusa tra le parti nell'accordo relativo alla pena (Cass. Sez. 6 11.3.2010 n. 12508 rv.); e difettando comunque la motivazione sulla ritenuta disponibilità di fatto da parte dell'imputato.

Con successiva memoria il ricorrente ha ulteriormente ribadito i motivi proposti, in opposizione al parere espresso dal Procuratore Generale nella sua requisitoria scritta.

Motivi della decisione

 

1. Il ricorso non merita accoglimento.

Occorre preliminarmente rilevare che la confisca in esame è stata disposta in base al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 2, modificato dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92, art. 4 convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125 che disciplina un'ipotesi di confisca obbligatoria del veicolo con il quale il reato è stato commesso salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Come è reso palese dal testo della norma e come è stato già precisato da questa stessa sezione (sez. 4 6.5.2009 n. 24015 rv. 244220) la confisca del veicolo "con il quale è stato commesso il reato" non è consentita soltanto quando il veicolo appartenga integralmente a persona estranea al reato.

Occorre altresì rilevare che la sanzione obbligatoria della confisca costituisce l'espressione di una più' intensa risposta punitiva, volta a scongiurare la reiterata utilizzazione illecita del mezzo costituente lo strumento di commissione del reato (Corte Costituzionale, sentenza n. 345 del 2007; Sez. 1^, 24 settembre 2008, n. 40080, rv. 241556).

In tale prospettiva, è consolidata la giurisprudenza di questa Corte secondo cui in tema di confisca, non integra la nozione di "appartenenza a persona estranea al reato" la mera intestazione a terzi del bene mobile utilizzato per realizzare il reato stesso, quando precisi elementi di fatto consentano di ritenere che l'intestazione sia del tutto fittizia e che, in realtà, sia l'autore dell'illecito ad avere la sostanziale disponibilità del bene, (di recente Sez. 4 26.2.2010 n. 20610 rv. 247326; sez. 6 3.2.2011 n. 13360 rv. 249885). Tenuto conto del rapporto di necessaria strumentalità tra l'impiego del veicolo e la consumazione del reato di guida in stato di ebbrezza previsto dall'art. 186 C.d.S. si vuole dunque evitare che le finalità, ad un tempo repressive e preventive, della norma siano frustrate da una intestazione del bene soltanto formale.

Nella presente fattispecie il Tribunale di Brescia ha correttamente sottolineato, sia pure nella sinteticità della motivazione della sentenza consentita dal rito prescelto, la coincidenza nella persona di C. della qualità di socio della società' intestataria del mezzo utilizzato per la commissione del reato, avente sede nello stesso domicilio dichiarato dal ricorrente, e di effettivo utilizzatore dello stesso. Ha in tal modo fornito una sufficiente motivazione sulla ritenuta disponibilità del bene da parte del C., che, a prescindere dal dato della intestazione del veicolo alla società, era nella condizione di fare liberamente uso dell'auto di cui si discute. Il principio non si pone in contrasto con il precedente (Sez. 4 2.10.2009 n. 1536 rv. 246293) invocato dal ricorrente secondo cui in tema di guida in stato d'ebbrezza, è inammissibile la confisca dell'autovettura appartenente ad una società in nome collettivo, della quale l'imputato sia socio, in quanto quest'ultima è soggetto giuridico estraneo al reato; Infatti dalla lettura integrale della sentenza si ricava che in quel caso è stato tenuto presente esclusivamente il profilo della intestazione del veicolo alla società, ritenuta, correttamente, proprietaria del veicolo, senza però approfondire l'indagine, come invece avvenuto nel presente caso, sulla effettiva disponibilità del bene. Quanto alla possibilità di disporre la confisca anche nel procedimento di applicazione della pena, il tenore letterale dell'art. 186 C.d.S. non consente dubbi al riguardo, prevedendola espressamente; il riferimento alla sentenza della sez. 6 n. 12508 dell'11.3.2010 non è pertinente perchè tale sentenza si riferisce alla confisca "per equivalente" del profitto del reato e alla necessità che i beni oggetto di confisca siano puntualmente individuati.

2. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

 

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

 

A cura dell’Avv. Pietro Carlo Ferrario e del Dr. Giuseppe Aramini – Studio Legale Associato Lucarelli & Ferrario

http://www.lucarellieferrariostudiolegale.com/